Art. 1.
(Cause di ineleggibilità e di incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore).

      1. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non sono altresì eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all'ufficio di membro del Parlamento».

      2. Al capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-bis. - 1. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo.
      2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata a sentenza di condanna.
      3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua».

      3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».